MEDICINA LEGALE TERRITORIALE

Descrizione:

 

Nell’ambito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del Covid-19 si raccomanda di accedere alle attività dei servizi della medicina legale territoriale  per via telematica: CLICCA QUI per conoscere gli indirizzi mail e i contatti telefonici dei servizi a cui rivolgerti.

 

Si occupa dei rapporti tra la medicina e il diritto ed eroga prestazioni su aree di lavoro complesse e diversificate quali: la tutela dei disabili, la sicurezza sociale, l'accertamento dei decessi, il diritto al lavoro, la bioetica, la tutela dei diritti dei cittadini, l'appropriatezza delle prestazioni e la prevenzione dei conflitti.

Descrizione Attività

  • Coordinamento tecnico-scientifico delle articolazioni medico-legali distrettuali in materia di invalidità civile, handicap, disabilità, cecità e sordità civile;
  • Valutazioni di seconda istanza avverso il giudizio medico legale espresso in forma monocratica nelle sedi distrettuali (idoneità uso delle armi, esonero dall’indossare le cinture di sicurezza, rilascio dello speciale contrassegno di sosta e circolazione);
  • Indicazioni sul carattere di salvavita delle terapie per grave patologie ai sensi dei C.C.N.L.;
  • Coordinamento delle attività di medicina necroscopica e consulenza tecnica specialistica nel settore della medicina necroscopica per il comparto sanitario territoriale ed ospedaliero;
  • Gestione dell’istruttoria delle richieste di indennizzo per danni e/o complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e s.m.i.);

STAFF:

  • Dr. Giorgio Vandoni - Dirigente medico - direttore unità operativa
  • Dr. Christos Aivaliotis - Dirigente medico
  • Sig.ra Elena Romeri - Assistente amministrativo
  • Sig.ra Sara Zerbi - Coadiutore amministrativo

BROCHURE INFORMATIVA

MEDICINA LEGALE TERRITORIALE

Note:

Le certificazioni medico legali di seguito dettagliate, vanno prenotate presso le sedi distrettuali attraverso la 

DOMANDA DI ACCERTAMENTO SANITARIO 

 

INFORMATIVE RELATIVE ALLE CERTIFICAZIONI:

 

DOCUMENTI ALLEGATI:

- Modulo di RICORSO avverso il giudizio di diniego di certificazione medico legale;

- Modello Certificato Anamnestico PORTO D'ARMI

- Richiesta di estensione del congedo di maternità

- modulo delega al ritiro del provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro per maternità;

 

SEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO:


SPORTELLO BORMIO: Via Agoi n. 8, 23032 Bormio
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al n. 0342 909240 da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore12.30, escluso il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

EROGAZIONI: mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10,30 
Tel.  0342 909240 – mail: certificazioni.bo@asst-val.it
 
SPORTELLO CHIAVENNA: Via Cereria n° 4, 23022 Chiavenna
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al n. 0343 67305 da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 mercoledì  dalle ore 14.00 alle ore 16.00
EROGAZIONE lunedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Tel. 0343 67305 – mail: certificazioni.ch@asst-val.it
 

SPORTELLO DONGO: Via Iginio Gentile n.11, 22014 Dongo
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Tel. 0344-973512 - mail: certificazioni.do@asst-val.it

SPORTELLO LIVIGNO: Via Freita n. 1521/B 23030 Livigno
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al n. 0342 909240 da lunedì a giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
EROGAZIONI:  I° e III° martedì del mese dalle ore 13.30 alle ore 15.00
Tel. 0342 909240   mail: certificazioni.bo@asst-val.it
 
SPORTELLO MORBEGNO: Via Martinelli n° 13, 23017 Morbegno
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al n. 0342 64333 da lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
EROGAZIONE lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Tel 0342 643333  – mail: certificazioni.mo@asst-val.it

SPORTELLO SONDRIO: C/O CONDOMINIO 3 Stelle, Via Stelvio n° 32/A, 23100 Sondrio
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al n. 0342 555435 da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
EROGAZIONE  giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30  -   mercoledì dalle ore 14.00 alle ore    16.00
Tel. 0342 555435 – mail: certificazioni.so@asst-val.it

SPORTELLO TIRANO: Viale Cappuccini n. 4,  23037 Tirano
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al n. 0342 707208 da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
EROGAZIONI: martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 - giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Tel. 0342 707208  – mail: certificazioni.ti@asst-val.it
 

 

 

 

 

Note:

INVALIDITA' CIVILE

COME ACCEDERE ALLA VALUTAZIONE

A decorrere dall’ 1.1.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate all’INPS ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA. Per informazioni telefonare al numero 803164 (da numero fisso) oppure 06 164 164 (da cellulare) del contac center INPS  o visitare il sito www.inps.it

Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante  deve:

• rivolgersi ad un medico abilitato (medici di base, specialisti ospedalieri ecc.) che provvederà a redigere il certificato online, inviandolo all’INPS per via telematica e consegnandolo firmato in originale  al cittadino, unitamente all’attestato di trasmissione  con il numero del certificato (lo stesso deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda di invalidità). Il certificato ha validità 90 giorni dal rilascio. L’eventuale intrasportabilità del cittadino con richiesta di visita domiciliare potrà essere attestata dal medico curante sullo stesso certificato. Nel caso in cui l’intrasportabilità si evidenzi dopo la presentazione della domanda la stessa dovrà essere attestata con certificato medico che esprima chiaramente la motivazione all’impossibilità al trasporto e consegnata alla segreteria dell’ufficio invalidi competente per residenza. Le richieste di visite domiciliari sono limitate alle situazioni di reale intrasportabilità per le quali lo spostamento (anche tramite mezzi di assistenza pubblica o privata) è pericoloso per l’assistito o altri;


• inoltrare la domanda online autonomamente accedendo con il PIN rilasciato dall’INPS al sito www.inps.it o tramite Patronato o Associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). E’ possibile segnalare un recapito diverso dalla residenza presso il quale ricevere le comunicazioni oltre, nel caso di ricovero, indicare un recapito temporaneo  per ottenere l’assegnazione della visita presso un’Azienda Sanitaria diversa da quella di residenza. Al termine della trasmissione della domanda la procedura fornirà una ricevuta con data di presentazione della domanda e relativo numero di protocollo;


• Presentarsi a visita nella sede, nel giorno e nell’orario che verrà comunicato con lettera di convocazione/mail/pec inviata dalla segreteria dell’ufficio invalidi competente per residenza, muniti di documento d’identità valido, il certificato del medico in originale e la documentazione sanitaria aggiornata (con data non antecedente ai 6 mesi dalla visita) relativa alle patologie indicate nel certificato stesso. E’ possibile farsi assistere da un medico di fiducia con onere a proprio carico. Gli accertamenti sanitari si svolgono presso i PreSST territorialmente competenti. La Commissione medica verrà integrata da un medico INPS.

Nel caso in cui, la persona interessata non si presenti alla visita per due volte senza giustificato motivo, la sua domanda viene archiviata e dovrà essere ripresentata una nuova domanda.

Per i malati oncologici, la normativa in vigore (legge 9 marzo 2006 n. 80) prevede che l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap sia effettuato entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. I soggetti aventi diritto all’accertamento entro 15 giorni dalla domanda sono coloro che risultino affetti da una patologia tumorale maligna in fase acuta con documentata necessità di un trattamento radioterapico o chemioterapico o in fase avanzata con necessità di un trattamento palliativo e/o assistenziale.

La Commissione Medica di Invalidità, a conclusione delle visita redige un verbale e lo trasmette alla Sede INPS di residenza dell’interessato, che potrà confermare o modificare il giudizio espresso dalla Commissione Invalidi oppure richiedere un nuovo accertamento sanitario direttamente presso all’Inps. L’esito viene inviato dall’Inps all’interessato specificando gli eventuali benefici economici spettanti (assegni, indennità ecc.) che potranno essere richiesti all’Inps autonomamente o tramite Patronato o Associazione di categoria.


Avverso il giudizio definitivo della commissione di 1^ istanza,ai sensi dell’art. 42, comma 3 della Legge 24/11/2003 n. 326, l’interessato potrà presentare ricorso per via giurisdizionale innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di 180 giorni dalla data del ricevimento del giudizio (Tribunale Sezione del lavoro). 
Con l’entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n. 114 , art. 25 comma 6bis, nel caso in cui sia prevista sul verbale di invalidità civile o di handicap (legge 104/92) una data di revisione del giudizio, la convocazione e la visita verrà effettuata presso l’Inps competente, che provvederà al relativo invito dell’interessato.

BENEFICI
In relazione al giudizio espresso possono correlarsi i benefici economici e le agevolazioni riassunti nella Tabella Benefici. La competenza per la concessione ed erogazione del beneficio economico è in carico all’INPS. L’interessato viene invitato da INPS a completare l’inserimento dei dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio-economici e la modalità di pagamento richiesta. All’interessato verrà inviata da parte di INPS comunicazione di erogazione o reiezione della richiesta di prestazione.

Di seguito informazioni specifiche per:

 

SEDI:

BORMIO: Via Agoi n° 8 - 23032 Bormio
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Tel.  0342 909229 – mail: invalidi.bo@asst-val.it
 
CHIAVENNA: Via Cereria n° 4 - 23022 Chiavenna
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Tel. 0343 67277 – mail: invalidi.ch@asst-val.it

DONGO: Via Iginio Gentile n.11, 22014 Dongo
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Tel. 0344-973512 - – mail: invalidi.do@asst-val.it

MORBEGNO: Via Martinelli n° 12 - 23017 Morbegno                                                                                                                                      dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Tel 0342 643216  – mail: invalidi.mo@asst-val.it
 
SONDRIO: Via N. Sauro n° 38 - 23100 Sondrio
da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30, martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00
Tel. 0342555855 – mail: invalidi.so@asst-val.it
 
TIRANO: Viale Cappuccini n° 4,  23037 Tirano
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Tel. 0342 707203  – mail: invalidi.ti@asst-val.it

Note:

COLLEGIO MEDICO UNICO (per il ricorso avverso il giudizio di diniego delle certificazioni medico-legali)

Nel caso in cui il medico dell’ASST rilasci un certificato di non idoneità per il porto d’armi o di diniego per il “contrassegno di parcheggio per disabili” - esenzione delle cinture di sicurezza - il riconoscimento di “grave patologia” e per ogni altra certificazione medico-legale, entro trenta giorni il cittadino può fare ricorso presso una commissione superiore competente per il caso.
Il cittadino può infatti chiedere di essere sottoposto a visita da parte del Collegio Medico Unico, presentando la richiesta, su apposito modulo, all’UOC Medicina Legale.

Il Collegio Medico Unico è composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni (Presidente) ed un altro specialista nella patologia inerente al caso specifico. 
Il richiedente viene convocato a visita per una approfondita valutazione medicolegale. Di seguito all'istruttoria espletata e sulla base di dati oggettivi e documentati, nonché del colloquio effettuato ed eventuali ulteriori accertamenti disposti, a carico del richiedente, viene redatto il verbale del Collegio Medico che esprime il giudizio definitivo.

L’esito del ricorso viene notificato all’interessato e solo nel caso di idoneità o inidoneità al rilascio/rinnovo del porto d’armi viene comunicato anche alla competente struttura di pubblica sicurezza, entro 5 giorni.

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICORSO 
•    Copia del documento di identità in corso di validità,
•    Domanda di ricorso avverso il giudizio di diniego/non idoneità (Modulo),
•    Copia del certificato anamnestico rilasciato dal medico di medicina generale (Solo per Ricorso Armi),
•    Copia del certificato medico di diniego rilasciato dal medico ASST
•    Eventuale ulteriore certificazione utile per la valutazione da parte del Collegio Medico

Le prestazioni sono rese a pagamento, l’importo dei diritti sanitari è di € 148,00 + € 2,00 di marca da bollo  

 

Note:

INDENNIZZI PER DANNI DA TRASFUSIONE O VACCINAZIONE

La UOC Medicina Legale gestisce l’istruttoria delle richieste di indennizzo per danni e/o complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e s.m.i.) per le quali è previsto un indennizzo economico a favore dei soggetti danneggiati che ne facciano richiesta, secondo le seguenti fasi:
• accettazione e istruttoria dell’istanza, finalizzata al completamento e regolarizzazione della stessa,
• trasmissione dell’istanza alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) presso l’Ospedale Militare del Ministero della Difesa per la valutazione medico legale (valuta il nesso di causalità tra l’infermità riscontrata e l’evento che ha causato il danno, la tempestività della presentazione della domanda nei termini previsti e la classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) e l’emissione del verbale;
• ricezione e notifica del relativo verbale all’interessato (Entro 30 giorni dalla notifica del verbale può essere presentato ricorso avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera per il tramite della UOC Medicina Legale – ex art. 5 L. 210/92);
• ricezione degli eventuali ricorsi avversi al giudizio della C.M.O. e successivo invio per competenza al Ministero della Salute;
• comunicazione all'ATS dei dati necessari ai fini delle procedure successive.

L’erogazione del beneficio economico e la corresponsione di qualsiasi ulteriore parte economica viene gestita da ATS Montagna.

DESTINATARI
Presentano le istanze le seguenti categorie di utenti:
1. persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
2. persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.
3. persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione/trasfusione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).
4. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV ed epatiti durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
5. persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).
6. gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
7. parenti aventi diritto (nell’ordine ad esclusione: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

 

Note:

Il D.lgs n. 66/2017, il successivo D.lgs n.96/2019  e  le  LINEE GUIDA  di  Regione  Lombardia  nella  circolare  n. 47513 del  23/11/2023  hanno  previsto  nuove modalità  e criteri  per  l’individuazione dell’alunno con handicap ai fini dell’integrazione scolastica.
 
In particolare è stato determinato che:
– si provvede ad individuare l’alunno con handicap attraverso un accertamento collegiale la cui titolarità è delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali;
– l’alunno deve avere già effettuato un inquadramento diagnostico e funzionale dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti all’integrazione scolastica.
 
FUNZIONI E COMPOSIZIONE
Il Collegio Minori ha un unico accertamento che comprende la condizione di handicap, la disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, nonché le eventuali ulteriori valutazioni di invalidità civile / cecità civile / sordità civile.
Sarà poi il servizio che ha in carico il ragazzo, in base al risultato dell’accertamento, a indicare/concordare con famiglia e scuola la tipologia dei supporti più opportuni, farsi garante dei successivi adempimenti e fornire la consulenza alla scuola.
L’accertamento è effettuato da un Collegio istituito presso l’ASST e costituito da un’equipe multi-disciplinare composta da:
- un medico legale;
- un neuropsichiatra infantile;
- un pediatra;
- un assistente sociale;
- un medico INPS;
- un medico rappresentante di categoria ai sensi dell’art.1, comma 3, Le. 295/90. 

A CHI E’ RIVOLTO
Esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che abbiano già eseguito un inquadramento diagnostico e funzionale da parte dello specialista specifico per la patologia, dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti alla integrazione scolastica.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata dai genitori (o dai tutori) per via telematica all’INPS (direttamente o per il tramite di una associazione di categoria o ente di patronato).
Perché la domanda vada a buon fine è necessario che nella fase di compilazione venga riportato il codice presente sul certificato medico introduttivo, da allegare alla domanda unitamente al certificato medico diagnostico-funzionale.
La richiesta di accertamento della condizione di disabilità (ai fini dell’inclusione scolastica nel minore di età), richiede che sulla relativa maschera dell’applicativo INPS, vengano selezionate entrambe le caselle, “Handicap ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104” e “insegnante di sostegno” (vedi figura 1)
N.B.: il format non prevede che l’accertamento di disabilità (insegnante di sostegno) possa essere richiesto disgiuntamente da quello di handicap: pertanto anche un soggetto, già riconosciuto in situazione di handicap, per poter essere valutato ai fini dell’inclusione scolastica, dovrà richiedere nuovamente l’accertamento dell’handicap, ottenendo pertanto una nuova valutazione.

 

Figura 1 schermata dell’accertamento richiesto in fase di compilazione della domanda: apponendo la spunta sulla casella relativa a “Handicap ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104” si può apporre la spunta sulla richiesta di “insegnante di sostegno”.

 

CONVOCAZIONE A VISITA 

Presentarsi a visita nella sede, nel giorno e nell’orario che verrà comunicato con lettera di convocazione/mail/pec inviata dalla segreteria dell’ufficio invalidi competente per residenza, muniti di documento d’identità valido, il certificato del medico in originale e la documentazione sanitaria aggiornata (con data non antecedente ai 6 mesi dalla visita) relativa alle patologie indicate nel certificato stesso. E’ possibile farsi assistere da un medico di fiducia con onere a proprio carico. Gli accertamenti sanitari si svolgono presso i PreSST territorialmente competenti. 
Nel caso in cui, la persona interessata non si presenti alla visita per due volte senza giustificato motivo, la sua domanda viene archiviata e dovrà essere ripresentata una nuova domanda.

ACCERTAMENTO
La commissione effettua un unico accertamento che comprende la condizione di handicap, la disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, nonché le eventuali ulteriori valutazioni di invalidità civile / cecità civile / sordità civile.
Al termine dell’accertamento la Segreteria della Commissione rilascerà al genitore/tutore un “estratto del verbale di accertamento medico-legale” che dovrà essere consegnato all’ente scolastico, unitamente al verbale di legge 104/92 che invece verrà trasmesso agli stessi da parte di INPS, ultimate le verifiche di competenza. 
L’originale del verbale verrà inserito dalla segreteria della Commissione nel fascicolo elettronico a disposizione dell’INPS per le verifiche di legge.

 

AVVERSO IL GIUDIZIO 
Avverso il giudizio definitivo della commissione di 1^ istanza,ai sensi dell’art. 42, comma 3 della Legge 24/11/2003 n. 326, l’interessato potrà presentare ricorso per via giurisdizionale innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di 180 giorni dalla data del ricevimento del giudizio (Tribunale Sezione del lavoro). 
Con l’entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n. 114 , art. 25 comma 6bis, nel caso in cui sia prevista sul verbale di invalidità civile o di handicap (legge 104/92) una data di revisione del giudizio, la convocazione e la visita verrà effettuata presso l’Inps competente, che provvederà al relativo invito dell’interessato.

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Ai sensi del DGR n.IX/2185 del 04/08/2011 e successivo D.lgs n.66/2017:
1) per minori di prima scolarizzazione, generalmente già noti ed in carico ai servizi specialistici, di norma entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’inizio della frequenza scolastica;
2) per minori già inseriti nel percorso scolare:
•   entro il 15 maggio per i rinnovi
•   entro il 30 maggio per i rilasci 
Le domande presentate fuori dai suddetti termini non verranno valutate, salvo condizioni di necessità o urgenza motivata. 
 


PER INFORMAZIONI 
BORMIO: Via Agoi n. 8 - 23032 Bormio - 0342/909229
da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 12.30
il martedì dalle 14.00 alle 16.00
e-mail: invalidi.bo@asst-val.it 
CHIAVENNA: Via Cereria n. 4 - 23022 Chiavenna - 0343/67277
da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30
il martedì dalle 14.00 alle 16.00
e-mail: invalidi.ch@asst-val.it 
DONGO: Via Iginio Gentile n.11, 22014 Dongo
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Tel. 0344-973512 - mail: invalidi.do@asst-val.it
MORBEGNO: Via Martinelli n. 13 - 23017 Morbegno - 0342/643216
da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.30
martedì dalle 14.00 alle 16.00
e-mail: invalidi.mo@asst-val.it 
SONDRIO: Via N. Sauro n. 38 - 23100 Sondrio - 0342/555855
da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00
e-mail: invalidi.so@asst-val.it 
TIRANO: Viale Cappuccini n. 4 - 23037 Tirano - 0342/707203
da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.30
martedì dalle 14.00 alle 16.00 
e-mail: invalidi.ti@asst-val.it