Cerca
Prenotazioni e servizi online MyASST
Valtellina Health Guide APP

DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento Ex L. 219/2017

Diritti, procedure e modalità di registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Panoramica

La L.219/2017 art.4 introduce le DAT (testamento biologico) dal 31/1/2018, definendo diritti, procedure e registrazione.

Che cosa sono le DAT

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), anche dette “biotestamento” o “testamento biologico” sono le disposizioni che permettono ad ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà. Per essere valide devono essere redatte solo dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte prese con tali disposizioni.

Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.

Le DAT, previste dalla legge n. 219 del 22 dicembre 2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“, riaffermano la libertà di scelta dell’individuo e rendono concreto il diritto alla tutela della salute, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita.

A chi è rivolto

Ad ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà.

Come fare

Come si redigono le DAT

Le DAT possono essere redatte e consegnate:

  • dal notaio (con atto pubblico o con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio).
  • presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede alla registrazione; il cittadino deve presentarsi personalmente.
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle Regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata).
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili. È bene sapere che l’Ufficiale di stato civile non prende parte alla stesura delle DAT né è tenuto a fornire informazioni in merito al contenuto delle DAT.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.

Dove sono conservate e consultabili

Tutte le DAT consegnate e registrate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite, previo consenso del disponente, nella Banca dati nazionale delle DAT dove vengono conservate.

Le DAT presenti nella Banca dati nazionale possono essere consultate dal disponente, dal fiduciario e dal medico che ha in cura il paziente di consultarle a questo indirizzo.

Ruolo del medico

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Ulteriori informazioni

Modulistica

Nomina del fiduciario

Con le DAT il cittadino può nominare un “fiduciario”, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina in qualsiasi momento con atto scritto comunicato al disponente; l'incarico può inoltre essere revocato dal disponente con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

In caso di DAT senza indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. Se necessario il giudice tutelare può provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno.

MODULI UTILI

Per altre informazioni si possono consultare i seguenti link

Parliamo di

Ultimo aggiornamento:

Skip to content
Open toolbar Accessibilità