UFFICIO SCELTA REVOCA DEL MEDICO - RILASCIO ESENZIONI - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

Descrizione:

All’’ufficio scelta revoca – rilascio esenzioni - pratiche per l'estero  competono le seguenti attività:


1) Scelta e revoca del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta per:
• variazione Comune di residenza;
• cambio medico mantenendo la residenza nello stesso Comune;
• iscrizione provvisoria per non residenti nella ATS (minimo tre mesi, massimo un anno rinnovabile) per motivi di studio, lavoro, salute, > di 75 anni, gli ospiti delle comunità protette, minori in affido o in attesa di adozione e familiari a carico.
Documenti necessari:
tessera sanitaria (nel caso di domicilio serve la tessera sanitaria della Regione di provenienza e un certificato di cancellazione)
codice fiscale o autocertificazione
autocertificazioni di residenza o di domicilio o dello stato di famiglia (a seconda del caso)
nel caso in cui un cittadino sposti la residenza all’interno del territorio della ATS  e voglia mantenere il medico o pediatra presso il quale risulta già iscritto, deve compilare apposito modulo (da ritirare e riconsegnare all'Ufficio Scelta/Revoca), completo della dichiarazione di accettazione da parte del medico.

2) Rilascio attestazioni di esenzioni dal ticket.

 

3) Praiche per l'estero: 

Il servizio gestisce le attività relative a:
•    autorizzazione all'assistenza all'estero per studio o lavoro;
•    autorizzazione per ricovero all'estero;
•    pratiche di assistenza per cittadini stranieri domiciliati in Italia;


La Carta Regionale dei Servizi è valida nei seguenti Paesi:
•    Paesi comunitari: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Corsica e i territori di Guadalupe, Martinica, Reunion e Guyana, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo e Isole Azzorre e Madera, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna e Isole Baleari e Canarie, Svezia e Ungheria.
•    Paesi che aderiscono allo Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
•    Confederazione Svizzera

Nel caso in cui il cittadino non si sia ancora in possesso della Carta regionale dei servizi, è necessario chiedere il rilascio del certificato sostitutivo provvisorio all'Ufficio distrettuale di residenza oppure stamparlo direttamente dal sito internet della Regione Lombardia.

Per ottenere le cure sanitarie necessarie il cittadino deve esibire la Carta Regionale dei Servizi o il Certificato provvisorio all'atto della fruizione della prestazione presso la Struttura Sanitaria estera.
Il cittadino fruisce gratuitamente delle cure, salvo il pagamento del ticket previsto nel Paese estero di soggiorno.

Qualora il cittadino abbia sostenuto direttamente tutte le spese sanitarie (perchè sprovvisto della Carta Regionale dei Servizi o per altri problemi verificatisi con la struttura sanitaria estera), al rientro in Italia potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute all'Ufficio Scelta Revoca del Distretto di residenza, che verranno liquidate secondo la tariffazione dello Stato estero, ad eccezione della quota ticket dovuta.

Assistenza sanitaria in Paesi extra Unione Europea con cui vigono Accordi bilaterali
Al cittadino che si reca per turismo in Paesi extra Unione Europea sono assicurate le cure sanitarie secondo gli specifici contenuti degli accordi stessi.
I Paesi extra Unione Europea con cui vigono Accordi bilaterali sono: Argentina. Australia, Brasile, Capoverde (non completamente attuata), Città del Vaticano, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Erzegovina, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Tunisia.

Il cittadino deve rivolgersi presso l'Ufficio Scelte Revoche del Distretto di residenza per tutte le informazioni e per acquisire la modulistica convenzionale.

Il cittadino è tenuto al pagamento diretto degli eventuali ticket salvo poi richiederne il rimborso, se dovuto, all'Ufficio del Distretto di residenza.

Assistenza sanitaria in Paesi extra Unione Europea con cui non vi sono Accordi
Nei rimanenti casi, ovvero per soggiorni in Stati esteri in cui non vigono accordi con l'Italia, per usufruire dell'assistenza sanitaria è consigliabile stipulare un'assicurazione personale (generalmente proposta dalle agenzie di viaggio).

Ricoveri e cure ad alta specializzazione all'estero
E' possibile fruire di cure ad alta specializzazione all'estero non ottenibili in Italia per metodologia e/o tempi d'attesa in forma gratuita se erogate da una Struttura pubblica in forma diretta oppure con un rimborso pari all'80% della spesa sostenuta dal cittadino se erogate da una Struttura privata o da una Struttura Pubblica in forma indiretta.

Il cittadino deve presentare all’ Ufficio Scelte Revoche del Distretto di riferimento la seguente documentazione:
•    richiesta di autorizzazione al ricovero per cure all'estero
•    carta regionale dei servizi
•    relazione sanitaria completa di diagnosi e proposta di ricovero redatta da specialista operante in struttura sanitaria pubblica o privata, con l'indicazione del Centro Estero individuato
•    nel caso di trapianto d'organo: relazione clinica con comunicazione del Centro Estero attestante la data fissata per l'intervento.

La richiesta è sottoposta al parere vincolante del Centro Regionale di riferimento competente per patologia (oppure al Centro Regionale Trapianti). Con il parere favorevole del Centro di Regionale di riferimento, l’ASST rilascia al cittadino l'autorizzazione che dovrà essere presentata presso il Centro Estero individuato.

Qualora il ricovero avvenga senza la prevista autorizzazione, l'assistito può presentare all'Ufficio del Distretto  di residenza, entro 3 mesi dall'avvenuto ricovero:
•    richiesta di autorizzazione al rimborso per cure all'estero
•    carta regionale dei servizi
•    documentazione sanitaria riferita al ricovero
•    fatture quietanzate
Con il parere favorevole del Centro di Regionale di riferimento, l’ASST autorizza il rimborso delle spese sostenute, secondo la vigente normativa.

Centro Estero pubblico per assistenza in forma diretta: le cure sono assicurate in forma gratuita.

Centro Estero privato o pubblico per assistenza in forma indiretta: il cittadino provvede al pagamento degli oneri del ricovero, con diritto al rimborso pari all'80% delle spese sostenute, documentate con fatture quietanzate.

 

PER PREVENIRE IL CORONAVIRUS NON FARE LA CODA: LE ATTIVITA’ DI COMPETENZA DELL’UFFICIO SCELTA/REVOCA POSSONO ESSERE GARANTITE ANCHE VIA MAIL O TELEFONICAMENTE ATTRAVERSO I SEGUENTI CONTATTI

 

BORMIO: tel. 0342 909204 - sceltarevoca.bo@asst-val.it;

CHIAVENNA: tel. 0343 67303 - sceltarevoca.ch@asst-val.it;

DONGO: tel. 0344 973570 - sceltarevoca.do@asst-val.it;

LIVIGNO: tel. 0342 909204 - sceltarevoca.bo@asst-val.it;

MORBEGNO: tel. 0342 643211 - sceltarevoca.mo@asst-val.it;

SONDRIO: tel. 0342 555710 - sceltarevoca.so@asst-val.it;

TIRANO: tel. 0342 707202 - sceltarevoca.ti@asst-val.it

 

NB: per la procedura di SCELTA/CAMBIO MEDICO l’assistito dovrà riportare nella richiesta via email, oltre a nome, cognome e codice fiscale, un numero di telefono al quale essere rintracciabile e la copia della carta d’identità e della tessera sanitaria.

E’ inoltre necessario, qualora fosse possibile, indicare il Medico scelto e il nome di altri due Medici (nel caso il primo non avesse disponibilità).

UFFICIO SCELTA REVOCA DEL MEDICO - RILASCIO ESENZIONI - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

Note:

UFFICIO  BORMIO: Via Agoi n. 8, 23032 Bormio

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Tel. 0342/909204, mail: sceltarevoca.bo@asst-val.it

 

 

UFFICIO  CHIAVENNA: Via Cereria n° 4, 23022 Chiavenna

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Tel. 0343 67303, email: sceltarevoca.ch@asst-val.it

 

UFFICIO  DONGO:  Via Falck n. 3, 22014 Dongo

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Tel.  0344-973528/80, mail: sceltarevoca.do@asst-val.it

 

 

UFFICIO   LIVIGNO:  Via Freita  n. 1521/B, 23030  Livigno

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.15

Tel. 0342 909204, mail: sceltarevoca.bo@asst-val.it

 

UFFICIO   MORBEGNO: Via Martinelli n° 13, 23017 Morbegno

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Tel 0342 643331,  email: sceltarevoca.mo@asst-val.it

 

UFFICIO   SONDRIO: Via N. Sauro  n° 36/38, 23100 Sondrio

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Tel. 0342/555710, email: sceltarevoca.so@asst-val.it

 

UFFICIO   TIRANO: Viale Cappuccini n. 4,  23037 Tirano

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30 martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Tel. 0342 707202, email: sceltarevoca.ti@asst-val.it

 

 

Note:


ESENZIONE E30 – E40 DALLA SPESA FARMACEUTICA PER CITTADINI ASSISTITI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE O MALATTIE RARE:
Dal 1° novembre 2015 è entrata definitivamente in vigore la presenza dei codici E30 e E40 sulle ricette per i farmaci, che sarà obbligatoria per i cittadini esenti dal ticket.
Regione Lombardia ha approvato l'introduzione dei codici E30 e E40 che compariranno sui moduli di prescrizione per indicare l'esenzione stessa.
I due codici, indicanti rispettivamente una patologia cronica reddito correlata e la malattia rara reddito correlata, si acquisiscono, per gli aventi diritto, tramite l'opportuna registrazione con la Carta Regionale dei Servizi.
 

ESENZIONE PER INVALIDITA’:
Le tipologie di cittadini che hanno diritto all'esenzione per invalidità (totale o parziale) sono:
- gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
- i ciechi e i sordomuti di cui agli art. 6 e 7 della Legge 482/68
- gli invalidi di guerra
- gli invalidi per lavoro e per servizio
- vittime del terrorismo e del dovere (e loro familiari)
- pazienti in possesso di esenzione in base alla legge 210/92 danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

 

ESENZIONE PER PATOLOGIA CRONICO E/O MALATTIA RARA:
Gli assistiti affetti da patologia cronica o da malattia rara possono fruire dell'esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche riferite alla patologia ed all'esenzione parziale (1 € a confezione) per i farmaci correlati alla stessa.
L'esenzione ha validità illimitata per alcune patologie mentre per altre ha una validità temporale determinata
 

ESENZIONE PER PATOLOGIA CRONICO E/O MALATTIA RARA E REDDITO:
I cittadini con esenzione per patologia cronica o rara che appartengono a nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600,00 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare) beneficiano altresì dell'esenzione totale dal ticket per i farmaci correlati alla patologia.
 

ESENZIONI TICKET PER ETA’ E REDDITO:
Categorie previste:
•    minori di 14 anni (fino al compimento del 14° anno di età, indipendentemente dalla posizione reddituale del nucleo familiare di appartenenza) validità in Regione Lombardia
•    minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98, validità nazionale
•    cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98
•    cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale compreso tra i € 36.151,98 e € 38.500,00
•    titolari di pensione più familiari fiscalmente a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
•    cittadini di età uguale o superiore a 66 anni con un reddito familiare fiscale annuo fino a € 18.000 (Decorrenza 31.03.2014)
•    titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico
•    titolari di pensione sociale e loro familiari fiscalmente a carico
•    Lavoratore/trice in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà difensivo e loro familiari fiscalmente a carico, anche nel caso di figli a carico al 50%, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore i massimali previsti dalla Circolare n.14 dell'INPS del 30.01.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti
•    disoccupati (cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo "licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato" una attività di lavoro dipendente o autonomo) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al Centro per l'Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, per la durata della condizione
•    disoccupati (cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo "licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato" una attività di lavoro dipendente o autonomo) immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa e iscritti al Centro per l'Impiego e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo superiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, ed inferiore o pari a € 27.000, per la durata della condizione                                                                                                                             

 

ESENZIONE E15 (superticket):
Regione Lombardia ha introdotto una nuova forma di sostegno ai cittadini iscritti al Sistema Sanitario Regionale che si trovano in condizioni di fragilità economica.
I cittadini con reddito familiare fiscale annuale (lordo) non superiore a € 18.000,00 e i loro familiari a carico possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il cosiddetto “super ticket”) sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, cioè non pagare la quota aggiuntiva di compartecipazione alla spesa, introdotta nel 2011 a seguito della manovra economica dello Stato (legge 111/2011).
L'esenzione E15 esplica i propri effetti in relazione al valore delle prestazioni indicate in ricetta, permettendo di non pagare il “super ticket”.